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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 |
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Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. (09G0164) (GU n. 254
del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n.197) |
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 67. Oggetto e finalita' 1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia disanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti delleamministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cuiall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alfine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici edi contrastare i fenomeni di scarsa produttivita' ed assenteismo. 2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario dellecontroversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari,ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e responsabilita'
dei dipendenti pubblici
Art. 68. Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure di conciliazione 1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'sostituito dal seguente:«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedureconciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelliseguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono normeimperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419,secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti dilavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delleamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile,amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui alcomma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quantoprevisto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia delleinfrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratticollettivi. La pubblicazione sul sito istituzionaledell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazionedelle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti glieffetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure diimpugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facolta'di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure diconciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e'prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi econcludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dallacontestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione dellasanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di taliprocedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dallalegge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale siprocede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimentodisciplinare restano sospesi dalla data di apertura della proceduraconciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione conesito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti dellaprocedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto previsto nell'articolo 21, per le infrazionidisciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis,comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non diversamentestabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive delprocedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare diincarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
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Art. 69. Disposizioni relative al procedimento disciplinare 1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sonoinseriti i seguenti: «Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1.Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' previstal'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale edinferiori alla sospensione dal servizio con privazione dellaretribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare,se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, sisvolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabiledella struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per leinfrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nelprimo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo ledisposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto ilrimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contrattocollettivo. 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura incui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuoriruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna dellesanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugioe comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito aldipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di unrappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisceo conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entroil termine fissato, il dipendente convocato, se non intendepresentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave edoggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio deltermine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamentodell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile dellastruttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o diirrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazionedell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni deltermine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per laconclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente.Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso delprocedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente commacomporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azionedisciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto didifesa. 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualificadirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave diquelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entrocinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato aisensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato. 4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari aisensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contestal'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a suadifesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previstonel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelledi cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari aldoppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione aisensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazionedell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi aisensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio haaltrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenzadel termine per la conclusione del procedimento resta comunquefissata alla data di prima acquisizione della notiziadell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile dellastruttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini dicui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenzadall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'eserciziodel diritto di difesa. 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimentodisciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata,nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta,ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive allacontestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, altresi',un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia ladisponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronicacertificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, lecomunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale conricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli attiistruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di terminidiversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presentearticolo. 6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficioper i procedimenti disciplinari possono acquisire da altreamministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per ladefinizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria nondetermina la sospensione del procedimento, ne' il differimento deirelativi termini. 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente allastessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che,essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio diinformazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso,rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiestadall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazionifalse o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da partedell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinaredella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente,fino ad un massimo di quindici giorni. 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, inun'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare e'avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. Intali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per laconclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti eriprendono a decorrere alla data del trasferimento. 9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazionecommessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque e'stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimentodisciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presentearticolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini deglieffetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto dilavoro. Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimentopenale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, intutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita'giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza delprocedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cuiall'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa lasospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita',di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficiocompetente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamentodel fatto addebitato al dipendente e quando all'esitodell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivarel'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimentodisciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita'di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confrontidel dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude conl'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimentopenale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzioneche riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste onon costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non loha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsientro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' dellapronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarneo confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudiziopenale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazioneed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna,l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare peradeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale.Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenzairrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile aldipendente in sede disciplinare comporta la sanzione dellicenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinaree', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dallacomunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza dellavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ede' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dallariapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovodella contestazione dell'addebito da parte dell'autorita'disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quantoprevisto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioniconclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinareripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma ladisciplina in tema di licenziamento per giusta causa o pergiustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contrattocollettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare dellicenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediantel'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altremodalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dalservizio mediante una certificazione medica falsa o che attestafalsamente uno stato di malattia; b) assenza priva di valida giustificazione per un numero digiorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di unbiennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimidieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenzaingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; c) ingiustificato rifiuto del trasferimento dispostodall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o inoccasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero diprogressioni di carriera; e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotteaggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesivedell'onore e della dignita' personale altrui; f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' previstal'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione,comunque denominata, del rapporto di lavoro. 2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nelcaso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale noninferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenzaformula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattualiconcernenti la valutazione del personale delle amministrazionipubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e'dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti laprestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimentidell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento dicui all'articolo 54. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), illicenziamento e' senza preavviso. Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermoquanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di unapubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenzain servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento dellapresenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifical'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa ofalsamente attestante uno stato di malattia e' punito con lareclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altroconcorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme laresponsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e'obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compensocorrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali siaaccertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immaginesubiti dall'amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della penaper il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzionedisciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente diuna struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il serviziosanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenzadalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano seil medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilasciacertificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatatine' oggettivamente documentati. Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per condottepregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione dellaresponsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. Lacondanna della pubblica amministrazione al risarcimento del dannoderivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degliobblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da normelegislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o daicodici di comportamento di cui all'articolo 54, comportal'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano ipresupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare,della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione daun minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, inproporzione all'entita' del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quandocagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio diappartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertatedall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative econtrattuali concernenti la valutazione del personale delleamministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esitodel procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e siapplicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33,comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento chedefinisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e laqualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento.Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilita', illavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivisopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare,dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degliatti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenzadell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanzadisciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualificadirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare dellasospensione dal servizio con privazione della retribuzione inproporzione alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad unmassimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con illicenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzionedi risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio delperiodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventiqualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione dellasospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove nondiversamente stabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a caricodel dirigente in relazione a profili di illiceita' nelledeterminazioni concernenti lo svolgimento del procedimentodisciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, aicasi di dolo o colpa grave. Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi diassenza per malattia protratta per un periodo superiore a diecigiorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'annosolare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediantecertificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblicao da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medicae' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dallastruttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale, secondo le modalita' stabilite per latrasmissione telematica dei certificati medici nel settore privatodalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis,del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdottodall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, edal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesimemodalita', all'amministrazione interessata. 3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti delservizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessatesvolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie,strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematicadella certificazione medica concernente assenze di lavoratori permalattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, incaso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione dellicenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con leaziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modoinderogabile dai contratti o accordi collettivi. 5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine allasussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenzadi un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali eorganizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entrole quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo,sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione. 6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavoranonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazionegenerale del personale, secondo le rispettive competenze, curanol'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolareal fine di prevenire o contrastare, nell'interesse dellafunzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano,al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. Art. 55-octies (Permanente inidoneita' psicofisica). - 1. Nel casodi accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio deidipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2,comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Conregolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, letterab), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per ilpersonale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamentoautonomo, nonche' degli enti pubblici non economici: a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' alservizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo perl'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezzadegli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti disospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazionedella visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazionedel dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificatomotivo; c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico dellasospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e glieffetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione inseguito all'effettuazione della visita di idoneita'; d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere ilrapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte deldipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con ilpubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche chesvolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendereconoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartelliniidentificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personaleindividuato da ciascuna amministrazione sulla base di categoriedeterminate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante unoo piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o delMinistro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su propostadel Ministro competente ovvero, in relazione al personale delleamministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede diConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta'ed autonomie locali.».
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Art. 70. Comunicazione della sentenza 1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989,n. 271, e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione dellasentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciatosentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente diun'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivoall'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa,trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e latrasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalladata del deposito.».
CAPO V
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Art. 71. Ampliamento dei poteri ispettivi 1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ilcomma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimentodella funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzionepubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato.L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azioneamministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento,sull'efficacia della sua attivita' con particolare riferimento alleriforme volte alla semplificazione delle procedure, sul correttoconferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllodei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi dilavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5.Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersidella Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essaattribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita'l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di diecifunzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e dellefinanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale dialtre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuoriruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unicodelle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civilidello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio dellefunzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimentodegli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anched'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni alDipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53.L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni daparte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunteirregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri inrelazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo dirispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. Aconclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svoltedall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai finidell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzionidisciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima.Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno pienaautonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano lecondizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei contile irregolarita' riscontrate.».
CAPO V
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Art. 72. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n. 297; c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, leparole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivinazionali di lavoro,» sono soppresse.
CAPO V
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Art. 73. Norme transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e'ammessa, a pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni disciplinaridinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti diimpugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetticollegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sonodefiniti, a pena di nullita' degli atti, entro il termine di sessantagiorni decorrente dalla predetta data. 2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi,previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto,decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore delpresente decreto. 3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle delpresente decreto, concernenti singole amministrazioni e recantifattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti dilavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere applicabilifino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivoalla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 74. Ambito di applicazione 1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57,61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientranonella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensidell'articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione. 2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2,18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, el'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazionedell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generalidell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali,anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale,negli ambiti di rispettiva competenza. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministrisono determinati, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge4 marzo 2009, n.15, limiti e modalita' di applicazione delledisposizioni, anche inderogabili, del presente decreto allaPresidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alladefinizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, inconsiderazione della peculiarita' del relativo ordinamento, chediscende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data dientrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza delConsiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativaprevigente. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, diconcerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sonodeterminati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizionidei Titoli II e III del presente decreto al personale docente dellascuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale,nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Restacomunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di altaformazione artistica e musicale. 5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicanonei confronti delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzionipreviste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
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02.11.2009 |
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato |