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Scade il 30.11.2012 la dichiarazione dei fabbricati rurali al catasto terreni

Si ricorda che, ai sensi dell'art.13, c.14-ter del D.L. 201/2011, i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, c.3, del Decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28 [*], devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n.701 (DOCFA).

Ai fini del pagamento dell'IMU 2012, per i predetti fabbricati è previsto il versamento in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012 (art.13, c.8, D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011).

[*] Art. 3 - Immobili oggetto di censimento.
... omissis ...
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a)manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
b)serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c)vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d)manufatti isolati privi di copertura;
e)tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purchè di volumetria inferiore a 150 m3;
f)manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
... omissis ...
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