ORDINANZA N. 113 DEL 08/10/2025 – ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Dettagli della notizia

Con Ordinanza Sindacale n. 113/2025 viene autorizzata al 08.10.2025 la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 7 ore (sette) giornaliere in due sezioni tra le ore 5.00 e le ore 23.00, fino al 14.10.2025 compresi.

Data:

08 Ottobre 2025

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Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO che il Comune di Pergola è classificato in zona climatica "E" per la quale, come stabilito dall’art.4 comma 2 del D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013, l’attivazione degli impianti di riscaldamento è consentito nel seguente periodo annuale: 15 ottobre – 15 aprile;

ATTESO che, ai sensi dell’art.4 commma 3 del medesimo D.P.R. n.74/2013, al di fuori dei periodi di cui al precedente capoverso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio;

ACCERTATE le avverse condizioni atmosferiche, con forte calo delle temperature in particolare nelle ore mattutine e serali che perdureranno anche nei prossimi giorni;

VISTE le insolite basse temperature che rendono necessario anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento;

PRESO ATTO della facoltà attribuita al Sindaco dall’art. 4 della suddetta legge di anticipare o prorogare l’accensione degli impianti di riscaldamento;

AUTORIZZA

che venga anticipata al 08.10.2025 la possibilità di accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 7 ore (sette) giornaliere in due sezioni tra le ore 5.00 e le ore 23.00, fino al 14.10.2025 compresi.

DISPONE

che copia della presente sia:
- Resa nota alla cittadinanza mediante Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Pergola;
- inviata copia al Comando Polizia Municipale.

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

 

Ultimo aggiornamento: 08/10/2025, 13:49

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