Si rende noto che ( ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 8/04/2008, n. 61, convertito dalla L. 6/06/2008, n. 103, e dell'art. 3, comma 2, del D.L. 23/10/2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2008, n. 201) i tributi, i contributi ed i carichi iscritti a ruolo, oggetto della sospensione in seguito al sisma del settembre 1997, sono restituiti in misura ridotta al quaranta per cento, senza aggravio di sanzioni ed interessi, al netto dei versamenti già eseguiti, mediante rateizzazione in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, a decorrere da giugno 2009.
Per la definizione dei versamenti oggetto della sospensione deve essere compilata un'apposita comunicazione reperibile presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
La comunicazione va presentata direttamente all'Agenzia delle Entrate competente per territorio entro il 16 giugno 2009 (salvo eventuali proroghe).
(Link al sito dell'Agenzia delle Entrate:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba5130a43e41a7/Eventi%20sismici%20file%20completo.pdf )