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Aggiornamento Coronavirus 8 marzo 2020

E' stato firmato un nuovo DPCM nel quale sono indicate le misure restrittive per varie zone d’Italia, tra le quali la PROVINCIA DI PESARO URBINO, valide fino al 3 aprile.

⭕️ Il testo completo che invitiamo tutti a visionare, è scaricabile all'indirizzo: www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266
 

Riportiamo qui solo alcuni punti del decreto, tra quelli che riguardano il nostro territorio:

▶️ EVITARE ogni SPOSTAMENTO in ENTRATA e in USCITA dai territori di cui al presente articolo, nonché ALL’INTERNO dei medesimi territori di cui al presente articolo, SALVO che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

▶️ sono SOSPESE TUTTE LE MANIFESTAZIONI organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

▶️ sono SOSPESI I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

▶️ sono consentite le ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE E BAR dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della DISTANZA di sicurezza interpersonale di ALMENO UN METRO, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

▶️ sono consentite le ATTIVITA' COMMERCIALI DIVERSE da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);

▶️nelle giornate festive e prefestive sono CHIUSE LE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

▶️ sono chiusi i MUSEI e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

▶️ l'’apertura dei LUOGHI DI CULTO è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi ,e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri

▶️ sono sospese le attività di PALESTRE, CENTRI SPORTIVI, PISCINE, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

▶️ ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

▶️ divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

▶️ sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano a i giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

▶️ si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r)

Il testo completo è scaricabile all'indirizzo: www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-8-marzo-2020/14266

La conferenza stampa del presidende Conte www.governo.it/it/media/dichiarazioni-alla-stampa-del-presidente-conte/14265

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