Voto assistito
Ai referendum dell'8 e 9 giugno 2025 si applicano le disposizioni sul Voto assistito previste dalla L. 104/1992 e L. 17/2003. L’elettore fisicamente impedito, ha diritto a farsi accompagnare in cabina da un’altra persona che l’aiuti nella espressione del suo voto.
Per fisicamente impediti la legge intende elettori:
1. ciechi
2. amputati delle mani
3. affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità
Costoro quindi possono scegliere un accompagnatore, che sia elettore in un qualsiasi Comune italiano.
Se la disabilità non è evidente, è necessario esibire un certificato rilasciato da medici designati dall’ASL, indicante che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale.
L’accompagnatore può svolgere questa funzione per una sola persona con disabilità.
Per evitare di dover ogni volta esibire il certificato, l’interessato può richiedere che venga inserita da parte del Comune, sulla sua tessera elettorale l’annotazione al voto assistito, mediante apposizione di un corrispondente codice, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale.
CERTIFICAZIONI SANITARIE
Nei tre giorni precedenti le consultazioni, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi da giovedì 5 a sabato 7 giugno 2025, le ASL dovranno garantire il rilascio di tali certificazioni mediche.
Appena disponibili saranno resi noti le sedi e gli orari presso cui poter ottenere il rilascio delle certificazioni sanitarie per gli elettori impediti fisicamente.